Abolizione obbligo di presentazione del Modello 21
A tutti i gestori delle attività ricettive presenti nel territorio comunale,
si rende noto che non dovrà più essere predisposto e trasmesso il MODELLO 21 relativo all’imposta di soggiorno.
La recente evoluzione giurisprudenziale ha infatti chiarito in modo definitivo la posizione dei gestori delle strutture ricettive nell’ambito della disciplina dell’imposta di soggiorno.
In particolare, l’Ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 23 gennaio 2026, ha stabilito che le controversie relative all’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno non rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, bensì in quella del giudice tributario, in quanto l’obbligazione relativa all’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria.
La Corte ha inoltre chiarito che, a seguito della riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, del Decreto Legge n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, ma assume il ruolo di responsabile d’imposta, obbligato al pagamento dell’imposta nei confronti dell’ente impositore anche indipendentemente dall’effettiva riscossione della stessa da parte dell’ospite.
Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza contabile. In particolare, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 55/2026, ha affermato che, a seguito della modifica normativa del 2020, la qualificazione del gestore come responsabile d’imposta comporta il venir meno della sua qualifica di agente contabile e, conseguentemente, l’esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice tributario.
Secondo tale ricostruzione, il legislatore ha infatti trasformato la natura del rapporto tra gestore ed ente impositore:
-
il gestore non agisce più come mero esattore di denaro pubblico,
-
ma come soggetto obbligato in proprio al pagamento dell’imposta.
Ne consegue che:
-
l’obbligo di versamento dell’imposta di soggiorno ha natura tributaria;
-
il mancato riversamento dell’imposta non configura più responsabilità contabile per danno erariale;
-
le eventuali controversie devono essere trattate nell’ambito della giurisdizione tributaria.
Alla luce di tali pronunce, viene meno il presupposto giuridico che aveva determinato l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto di gestione alla Corte dei Conti (Modello 21), adempimento previsto per i soggetti qualificati come agenti contabili.
Per quanto sopra esposto, si ritiene definitivamente cessato l’obbligo di presentazione del Conto di Gestione (Modello 21) alla Corte dei Conti.